Art. 593 codice penale: omissione di soccorso
Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito
- con la reclusione fino a un anno o
- con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi,
trovando
- un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero
- una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale,
- la pena è aumentata;
- se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata
© 2021 - Present - Maurizio Guidolin