Dr. Maurizio Guidolin

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Art. 593 codice penale: omissione di soccorso

Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito

  • un fanciullo minore di anni dieci o
  • un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,

    omette di darne immediato
    avviso all'Autorità è punito

- con la reclusione fino a un anno o
- con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi,
trovando
- un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero
- una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.


Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale,
- la pena è aumentata;
- se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata

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