Dr. Maurizio Guidolin

Stato di necessità

Art. 54 codice penale

Non è punibile chi  ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, 

pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile,

sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo.

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